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Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha rigettato il ricorso presentato da un comitato locale, composto da un gruppo di cittadini residenti a San Nicola da Crissa e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, sulla costruzione di una centrale a biomassa nel piccolo centro del Vibonese da parte di Enel Green Power Spa.
L'impianto, dunque, secondo quanto stabilito dai giudici del Tar potrà vedere la luce. A nulla, dunque, è servito il ricorso presentato dal sodalizio che, in sostanza, chiedeva l'annullamento del provvedimento di autorizzazione del Comune di San Nicola per «la realizzazione di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza di 300 kw ciascuno, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi»; della «determina n. 3 del 26.02.2014 adottata dal responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola» e, per ultimo, della «S.C.I.A. (Segnalazione certificata di inizio attività, ndr), presentata in data 5 aprile 2014, prot. n.888 cat.6 e di ogni altro presupposto, conseguente o, comunque connesso». Per il Tribunale amministrativo regionale, dunque, non ci sarebbe alcun «pericolo per la salute», come invece contestato dal comitato, ritenendo inoltre «priva di fondamento» e «generica» la censura avanzata dalla parte ricorrente.
Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda l'altra centrale a biomassa, quella che doveva sorgere a Mongiana. In questo caso, infatti, la Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di cittadini, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Calzone, che aveva deciso di impugnare il provvedimento di autorizzazione (formatosi per silenzio assenso) relativo alla richiesta presentata da Enel nel dicembre 2012 e il permesso a costruire rilasciato nel maggio scorso dal responsabile dell'area tecnica del Comune di Mongiana. Nel caso di specie, oltre che contestare il rapporto di vicinitas tra il luogo in cui doveva sorgere l'impianto e quello dove vivono i ricorrenti, secondo il sodalizio in sostanza l'Enel doveva dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell’autorizzazione la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. Cosa che, invece, non è stata fatta, visto che la costituzione di un diritto di superficie è stata ottenuta soltanto in un momento successivo alla richiesta formulata. Ed ancora, tra le altre cose, «che l’art. 6, comma 2 del d.lgs. 2011 n. 28 richiedeva la compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici; che, nel caso di specie, al momento dell’autorizzazione, l’Enel non poteva edificare quanto richiesto perché non era titolare di un idoneo titolo abilitativo; che la particella di cui aveva la disponibilità non consentiva la realizzazione dell’impianto».
Nella sentenza, in particolare, il Tar – pur accogliendo il ricorso – ha tuttavia precisato che «stante il rapporto di vicinitas tra la realizzazione dell’impianto e il luogo in cui vivono i ricorrenti e l’allegazione di un pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’impianto, allegato dagli stessi, deve ritenersi sussistente un interesse degli stessi ad agire. E, invero, l’interesse ad agire non può essere subordinato alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze».
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