Il Vizzarro.it - quotidiano online
Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Riceviamo e pubblichiamo
Speriamo solo che la lezione sia servita e che il Comune di Serra San Bruno ne faccia tesoro, decidendo per il futuro di tenere una linea di comportamento più rispettosa del ruolo e delle prerogative dello Slai-Cobas e dei suoi rappresentanti.
Se non altro per favorire il dialogo, ci si augura sereno e costruttivo, senza trincerarsi dietro manifestazioni di arroganza e dimostrazioni di forza destinate prima o poi ad essere smentite ed a lasciare il tempo che trovano. Perché fino a prova contraria viviamo in uno Stato di diritto e la giustizia spesso riesce a mettere le cose a posto. Questi i fatti che vedevano, all’epoca, il Comune guidato dalla Giunta Lo Iacono.
Con sentenza n. 368 del 12 marzo 2014, notificata al Comune il 28 aprile 2014, il Giudice del Lavoro di Vibo Valentia, in persona della dott.ssa Annalisa Gualtieri, ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento disciplinare con cui il Comune di Serra San Bruno aveva a suo tempo sanzionato un proprio dipendente LSU/LPU per non aver ottemperato ad un ordine di servizio con cui il Comune, con l’evidente scopo di impedirgli di partecipare allo sciopero indetto per la giornata del 9 maggio 2008 dallo Slai-Cobas, aveva tentato di imporgli lo svolgimento di un servizio.
Comportamento questo che già di per sé estremamente grave nei confronti di un semplice lavoratore diventava aberrante ove diretto come nel caso di specie nei confronti di un lavoratore, che ricopriva anche la carica di rappresentante sindacale.
Angelo Carchidi - questo il nome del nostro rappresentante - legittimamente rifiutava di ottemperare ad un ordine di servizio chiaramente illegittimo e connotato da evidenti caratteri di antisindacalità, partecipando allo sciopero. Da qui la reazione del Comune che apriva un procedimento disciplinare sanzionando il lavoratore con una multa.
Sanzione questa oggi annullata dal Giudice del Lavoro di Vibo Valentia che, in totale accoglimento delle argomentazioni difensive presentate dal legale dello Slai-Cobas, ha accertato l’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune riconoscendo esplicitamente il diritto del lavoratore /rappresentante sindacale a partecipare allo sciopero attesa la non riconducibilità del servizio richiesto all’interno dei servizi pubblici essenziali e riconoscendo espressamente la rappresentatività sindacale dello Slai-Cobas ed il conseguente diritto dell’organizzazione di nominare ed individuare “delegati in seno agli enti ed organismi locali, tra cui appunto il Comune di Serra San Bruno” (pag. 2 sentenza).
Diritto questo esplicitamente negato dall’Amministrazione e che rappresentava, di fatto, il fine ultimo della condotta messa in atto da questa. Paventando la necessità di un inesistente servizio pubblico essenziale, infatti, il Comune di Serra San Bruno di fatto mirava a screditare la scrivente organizzazione nei confronti dei propri iscritti impedendo al suo rappresentante di partecipare allo sciopero indetto dalla stessa organizzazione sindacale cui apparteneva ed appartiene. Per la serie: non esistete, non avete diritti e non vi riconosciamo.
Invece, purtroppo per il Comune, lo Slai-Cobas esiste eccome, opera, rivendica diritti e tutela i propri iscritti. E’ questa è la verità, piaccia o meno al Comune di Serra San Bruno. Speriamo solo, si ripete, che la lezione sia servita.
Noi, come sempre, continueremo a lavorare ed svolgere il nostro ruolo che, ci rendiamo conto, per qualcuno possa risultare scomodo e dare fastidio. Ma questo non è un nostro problema e, detto francamente, non ci spaventa. Tutt’altro. Ed i fatti lo dimostrano.
Slai – Cobas Serre Calabre
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