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Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Calabria “zona rossa” fino al 21 aprile 2021. Il presidente della Regione Calabria Nino Spirlì ha firmato l’ordinanza numero 21, che recepisce quella del ministro della Salute dello scorso 2 aprile, con la quale è stata disposta l’applicazione, per altri 15 giorni e a partire dal 7 aprile, delle misure restrittive già in vigore per il contenimento della epidemia di Covid-19. Nel provvedimento si specifica che «l’analisi dei dati a livello regionale continua a evidenziare una costante crescita del numero assoluto dei casi confermati, un elevato tasso di positività e l’incremento del numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia intensiva».
LE MISURE Sono vietati gli spostamenti «per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate, diverse dalla propria, non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute o per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». «Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado – è scritto ancora –, si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali». La Regione Calabria si adegua alle nuove misure nazionali e dunque «resta consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado». Le precedenti ordinanze del presidente della Regione che disponevano la “zona rossa” nei Comuni di Acri (Cs), Oppido Mamertina (Rc) e Cirò Marina (Kr) vengono assorbite dal nuovo provvedimento.
È inoltre consentita «l’attività di toelettatura per animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04), qualora effettuata in modalità "delivery", con negozio chiuso al pubblico e prelievo e riconsegna dell'animale per appuntamento esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio e limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti».
Con l’ordinanza, infine, si raccomanda a tutti i cittadini «di limitare al massimo le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo» e si ricorda «che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine».
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