Martedì, 03 Agosto 2021 14:54

Guerra dei carburanti, il Tar boccia il ricorso della società Schiavello

Scritto da Sergio Pelaia
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La “guerra dei carburanti”, ovvero il contenzioso legale avviato sul doppio binario (amministrativo e penale) in relazione alla realizzazione di una nuova stazione di servizio nel territorio di Serra San Bruno, si arricchisce di un nuovo capitolo. A scriverlo, in riferimento al filone amministrativo, è il Tar Calabria che con sentenza depositata oggi ha dichiarato inammissibile il ricorso che la Schiavello Carburanti sas aveva intrapreso chiedendo l’annullamento, previa sospensione, di un decreto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale dello scorso 23 aprile.

Il provvedimento in questione ha aggiornato le mappe del Pai (Piano Stralcio per l'assetto Idrogeologico) riguardanti Serra e, in particolare, anche l’area in cui l’altra società coinvolta nel contenzioso, la Muzzì srl, vorrebbe realizzare un nuovo impianto di carburante, che così diventerebbe ora compatibile con la costruzione della struttura. 

Secondo la Schiavello Carburanti la modifica del Pai sarebbe «avvenuta con uno studio privato e parziale» e i provvedimenti dell'Autorità di Bacino avrebbero «riclassificato ai fini del rischio idraulico quasi tutto il territorio del Comune di Serra San Bruno, nel quale la medesima gestisce due impianti di distribuzione di carburanti», rilevando pertanto che «la realizzazione di ulteriori costruzioni in base alla nuova classificazione aumenterebbe il rischio alluvioni, già molto elevato a causa di passate esondazioni di numerose fiumare presenti sul territorio, e ove queste alluvioni si verificassero provocherebbero ingenti danni ai beni patrimoniali della stessa esponente e metterebbero a repentaglio numerose vite umane e la salute delle persone». 

I giudici del Tar nella sentenza fanno invece notare che il ricorso mira a «contrastare la realizzazione di ipotetici interventi edilizi non ancora assentiti, mancando quindi in capo alla ricorrente l’interesse al ricorso, essendo invero la lesione dedotta in giudizio priva di attualità e concretezza e, per altro verso, l’azione è finalizzata a presidiare dal rischio di alluvioni la salute collettiva, la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture nonché l’integrità del patrimonio ambientale e delle attività socioeconomiche, compendio di interessi tuttavia non direttamente ascrivibile alla società esponente, la quale è un operatore economico attivo nel settore dei carburanti, cosicché la deducente risulta sfornita di una posizione qualificata e differenziata necessaria perché sussista la legittimatio ad causam». 

Il ricorso è stato per questo dichiarato inammissibile e la società Schiavello è stata condannata al «pagamento delle spese di lite, quantificate nella misura complessiva di euro 1.653,00, oltre accessori di legge, in favore sia del Comune di Serra San Bruno (che si era costituito in giudizio, ndr) sia di Muzzì s.r.l.». 

La società Muzzì ha così commentato la decisione del Tar: «Con questa sentenza finalmente si è accertata la temerarietà dei ricorsi amministrativi della Schiavello Carburanti. Attendiamo fiduciosi anche per l'esito del processo penale pendente».

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