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Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, ha disposto ieri una nuova ordinanza (la n. 80) a modifica e sostituzione delle misure già fissate nella n. 79, emanata il 23 ottobre 2020.
Il dpcm di Conte prevede la didattica a distanza (Dad) per le scuole superiori di secondo grado al 75%, mentre l'ordinanza firmata dal presidente facente funzioni Spirlì «riconferma la sospensione integrale delle lezioni in presenza fino al prossimo 13 novembre. Nei successivi dieci giorni ci si allineerà alla Dad al 75%».
LA DAD - «Successivamente, dal 14 al 24 novembre 2020, a seguito dell’analisi dei dati epidemiologici, si valuterà la possibilità di consentire la didattica digitale integrata nella misura non inferiore al 75% delle attività». L’ordinanza, inoltre, «dispone - anche a seguito dell’avvenuta interlocuzione con il Comitato regionale universitario di coordinamento della Calabria (Coruc), di cui all’art. 1 comma 9, lett. U) del Dpcm 24 ottobre 2020 - dal 26 ottobre al 24 novembre 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le università, le quali assicurano lo svolgimento di tali attività in modalità a distanza». «Restano ferme, nel rispetto della normativa e dei protocolli di sicurezza vigenti, le attuali modalità di erogazione “mista” o “blended” delle attività didattiche per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di studio e per gli studenti dei corsi di dottorato e di specializzazione in campo sanitario, delle prove d’esame, nonché le attività da svolgere necessariamente in presenza in loco riguardanti le esercitazioni in laboratorio e il tirocinio».
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - Tra le altre misure contenute nel nuovo provvedimento, «l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie da indossare anche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande». «Sono esentati i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande; gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento previsto».
LE REGOLE NEI CIMITERI - Si stabilisce che «i sindaci dei Comuni dispongano, dal 28 ottobre al 4 novembre 2020, misure per l’accesso dei visitatori presso i cimiteri, che tengano conto di quanto segue: a) accesso consentito previa misurazione della temperatura corporea; b) utilizzo delle protezioni delle vie aeree; c) rispetto di tutte le altre misure di prevenzione; d) regolamentazione degli accessi per evitare aree di assembramento sia all’interno che nelle aree esterne; e) apposizione di cartelli informativi per i visitatori». «Si raccomanda a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. La misura vale per l'intero territorio regionale». L’ordinanza «conferma il disposto, a carico delle Aziende ospedaliere, affinché provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel Dca n. 91/2020, entro il 3 novembre 2020».
GLI ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI - Si ribadisce che «è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l'accesso di parenti e visitatori a strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione». «È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».
GLI SPOSTAMENTI - «Non sono consentiti spostamenti delle persone fisiche, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute». Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, «fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi per asporto e consegna a domicilio fino alle ore 24». Le disposizioni della presente ordinanza si applicano in sostituzione di quelle già fissate con l’ordinanza n. 79/2020 e producono efficacia dal 26 ottobre 2020. L’ordinanza è in vigore fino al 24 novembre 2020 in coerenza con il Dpcm.
In allegato l'ordinanza integrale e il modello per l'autodichiarazione.
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