mini metanoRiceviamo e pubblichiamo:

L’impegno politico deve essere esclusivamente inteso come servizio e ricerca del bene comune. Una ricerca che non può venire meno neppure quando si ricopre un ruolo di opposizione. Al contrario, il ruolo di controllo, esercitato dalla minoranza, rappresenta uno strumento imprescindibile per garantire la trasparenza e la democraticità all’interno degli organi elettivi. Certo, non v’è dubbio che l’importate funzione svolta dall’opposizione vada esercitata in maniera propositiva e con un posizione che non sia pregiudizialmente contro. Animato da tale spirito, nella mattinata odierna, ho depositato in comune la seguente proposta di deliberazione che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, per il funzionamento del consiglio Comunale ho indirizzato al sindaco.

Mirko Tassone (consigliere comunale del gruppo "Al lavoro per il cambiamento")

Oggetto: Individuazione annuale zone non metanizzate nell’ambito del territorio comunale ex art. 8 comma 10 lettera c) punto 4 della Legge n° 448 del 23/12/1998. – Proposta di deliberazione.

Visto l’art. 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il sottoscritto consigliere comunale sottopone alla Sua cortese attenzione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto

Relazione

L’ art. 13, comma 2, della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ha previsto la possibilità di concedere per gli anni 2002 e 2003 agevolazioni sul costo del gasolio e del GPL da riscaldamento per i cittadini dei comuni ricadenti nella zona climatica “E”, residenti nelle frazioni di territorio parzialmente non metanizzate individuate con apposita delibera del Consiglio Comunale. La proroga di tale provvedimento, inserito, anche, nelle Leggi Finanziarie successive, ha indotto, nel 2009, il Consiglio Comunale di Serra San Bruno a deliberare in merito (Deliberazione C.C. n. 14 del 6 agosto 2009). La legge  13 dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011) non ha prorogato l’ambito di applicazione dei benefici fiscali a tutte le zone parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica “E”. Al tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane, con lettera prot. 33321 R.U. dd. , 16.3.2011, ha posto in evidenza che “ La previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 … non è stata reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010, né per l’anno 2011. Pertanto, l’ambito applicativo del beneficio in questione, come quantificato dalla sopraccitata Legge Finanziaria 2009, deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della Legge 448/98 come modificato dall’art. 12, co. 4, della legge n. 488/99 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla    Legge            23.11.2000,n.354”. A ciò si aggiunga che con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE, l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012. In sostanza, le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 12, della Finanziaria 2009, per le frazioni non metanizzate sono ormai a regime, mentre non sono più in vigore, dalla fine del 2009, le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 13, della medesima Legge Finanziaria 2009 sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cioè, quelle che si trovano nel centro abitato dove ha sede la casa comunale). I Comuni interessati sono, quindi, tenuti annualmente ad adottare apposita deliberazione consiliare, da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato, entro il 30 settembre, con la quale procedere all’individuazione delle “frazioni” di territorio non metanizzate ed al relativo perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale. Considerato che il Comune di Serra San Bruno ricade nella zona climatica “E”, si rende necessario adottare una nuova deliberazione con la quale individuare le zone non metanizzate del territorio comunale affinché i residenti in dette zone possano beneficiare della riduzione sul costo dei combustibili utilizzati per il riscaldamento.

Proposta deliberazione

Premesso che

  • l’art. 8 comma 10 lettera c) della 448/1998, così come modificata dalla legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell’istituire la “carbon tax” ed al fine di attenuare l’aumento dell’accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto un’agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
  • con l’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000), la riduzione di prezzo sull’acquisto di gasolio e GPL, per uso riscaldamento, è stato esteso, ai Comuni ricadenti nella zona climatica “E” limitatamente alle frazioni non metanizzate e individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al entro il 30 settembre di ogni anno;
  • Il Comune di Serra San Bruno ricade nella zona climatica “E” di cui al DPR 412/1993;
  • La legge n. 354/2000 chiarisce che per “frazioni di Comune” si intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, c.4, del D.P.R n. 412/1993, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
  • l’art. 27, commi 2 e 3, della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
  • la previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche all’anno 2009 non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010 per cui il beneficio di cui all’art. 8, comma 10 – lett. c), della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L.. n. 268/2000 come “….porzioni edificate… ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”;
  • con nota n. 5961/prot. del 15.1.2010, l’Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica “E”, di Comuni ricadenti anch’essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che “i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso”.
  • Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire “da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall’altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate”;
  • successivamente, l’Agenzia delle Dogane, con nota n. 41107/prot. in data 12.4.2010, ha precisato che l’agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le “porzioni edificate” non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare;
  • da ultimo l'Agenzia delle Dogane con nota prot. 32251/R.U. in data 18.03.2011 ha confermato che: “tenuto conto che sia la Legge 13 dicembre 2010 n. 220, sia il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10, nulla hanno previsto in merito all’agevolazione di cui trattasi, si ripropone la stessa condizione dell’anno scorso........”;
  • con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE, l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare apposita deliberazione consiliare finalizzata all’individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale.

Serra San Bruno, 25 gennaio 2012

IL CONSIGLIERE

Mirko Tassone

Pubblicato in POLITICA

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