Il Vizzarro.it - quotidiano online
Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Riceviamo e pubblichiamo:
L’impegno politico deve essere esclusivamente inteso come servizio e ricerca del bene comune. Una ricerca che non può venire meno neppure quando si ricopre un ruolo di opposizione. Al contrario, il ruolo di controllo, esercitato dalla minoranza, rappresenta uno strumento imprescindibile per garantire la trasparenza e la democraticità all’interno degli organi elettivi. Certo, non v’è dubbio che l’importate funzione svolta dall’opposizione vada esercitata in maniera propositiva e con un posizione che non sia pregiudizialmente contro. Animato da tale spirito, nella mattinata odierna, ho depositato in comune la seguente proposta di deliberazione che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, per il funzionamento del consiglio Comunale ho indirizzato al sindaco.
Mirko Tassone (consigliere comunale del gruppo "Al lavoro per il cambiamento")
Oggetto: Individuazione annuale zone non metanizzate nell’ambito del territorio comunale ex art. 8 comma 10 lettera c) punto 4 della Legge n° 448 del 23/12/1998. – Proposta di deliberazione.
Visto l’art. 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il sottoscritto consigliere comunale sottopone alla Sua cortese attenzione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Relazione
L’ art. 13, comma 2, della legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ha previsto la possibilità di concedere per gli anni 2002 e 2003 agevolazioni sul costo del gasolio e del GPL da riscaldamento per i cittadini dei comuni ricadenti nella zona climatica “E”, residenti nelle frazioni di territorio parzialmente non metanizzate individuate con apposita delibera del Consiglio Comunale. La proroga di tale provvedimento, inserito, anche, nelle Leggi Finanziarie successive, ha indotto, nel 2009, il Consiglio Comunale di Serra San Bruno a deliberare in merito (Deliberazione C.C. n. 14 del 6 agosto 2009). La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011) non ha prorogato l’ambito di applicazione dei benefici fiscali a tutte le zone parzialmente non metanizzate ricadenti nella zona climatica “E”. Al tal riguardo, l’Agenzia delle Dogane, con lettera prot. 33321 R.U. dd. , 16.3.2011, ha posto in evidenza che “ La previsione di cui all’art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 … non è stata reiterata nella legge finanziaria per l’anno 2010, né per l’anno 2011. Pertanto, l’ambito applicativo del beneficio in questione, come quantificato dalla sopraccitata Legge Finanziaria 2009, deve ora essere individuato esclusivamente sulla base dell’art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) della Legge 448/98 come modificato dall’art. 12, co. 4, della legge n. 488/99 e di quanto stabilito dall’art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000,n.354”. A ciò si aggiunga che con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 7 aprile 2008 n. 2008/318/CE, l’Italia è stata autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per il riscaldamento in alcune zone geografiche caratterizzate da costi di riscaldamento elevati. Tale autorizzazione riguarda il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2012. In sostanza, le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 12, della Finanziaria 2009, per le frazioni non metanizzate sono ormai a regime, mentre non sono più in vigore, dalla fine del 2009, le agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 13, della medesima Legge Finanziaria 2009 sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cioè, quelle che si trovano nel centro abitato dove ha sede la casa comunale). I Comuni interessati sono, quindi, tenuti annualmente ad adottare apposita deliberazione consiliare, da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell’Artigianato, entro il 30 settembre, con la quale procedere all’individuazione delle “frazioni” di territorio non metanizzate ed al relativo perimetro del centro abitato ove ha sede la casa comunale. Considerato che il Comune di Serra San Bruno ricade nella zona climatica “E”, si rende necessario adottare una nuova deliberazione con la quale individuare le zone non metanizzate del territorio comunale affinché i residenti in dette zone possano beneficiare della riduzione sul costo dei combustibili utilizzati per il riscaldamento.
Proposta deliberazione
Premesso che
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di adottare apposita deliberazione consiliare finalizzata all’individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale.
Serra San Bruno, 25 gennaio 2012
IL CONSIGLIERE
Mirko Tassone
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