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Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Già ci aveva pensato la Circolare n. 23 emessa dal Ministero dei Trasporti l’11 marzo del 1997, ad introdurre nuove importanti disposizioni in materia di trasporto scolastico, andando dunque a perfezionare il decreto n. 18 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il precedente 27 febbraio che ha riunito in un unico testo le disposizioni relative proprio al servizio di trasporto scolastico, sia rispetto alla gestione dello stesso, sia riguardo ai veicoli preposti alla funzione.
Ai sensi della stessa circolare, a bordo dei mezzi pubblici e privati impiegati per il trasporto scolastico – utilizzati soprattutto dai bambini frequentanti la scuola materna – è prevista obbligatoriamente la presenza «di un accompagnatore, che deve trovare posto, quando trattasi di scuolabus e miniscuolabus, su di un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto». Il suo ruolo diventa quindi vitale per uno svolgimento efficiente e sicuro del servizio, dato che nelle sue competenze rientra l’importante funzione di assistenza agli scolari ospiti del veicolo, non solo nelle fasi di “salita” e “discesa” a bordo, ma anche e soprattutto per tutto il corso delle tratte che prima e dopo le lezioni accompagnano i piccoli studenti dalle rispettive abitazioni agli istituti scolastici e viceversa.
E nonostante la legge preveda la possibilità che l'accompagnatore possa essere anche un soggetto non dipendente dell'ente a nome del quale il veicolo è immatricolato, a Serra San Bruno, da circa una settimana, si è addirittura deciso di sopprimere definitivamente questa figura cardine per l’incolumità dei bambini, lasciando a bordo dello scuolabus, assieme agli stessi scolari, solo ed esclusivamente l’autista preposto alla guida del mezzo, costretto quindi anche a tentare di sorvegliare sull’incolumità dei bambini ma accrescendo, di contro, la possibilità di incappare in incidenti stradali a causa di facili distrazioni.
Il servizio, che a Serra ha inizio già qualche decina di minuti prima delle 8.00 del mattino e ha termine dopo le 14.00 con l’accompagnamento dell’ultimo scolaretto, ha subito qualche “stravolgimento” proprio negli ultimi giorni. Infatti, visto che l’accompagnatrice di bordo in funzione nei periodi passati per diversi motivi è al momento impossibilitata nel continuare a svolgere il servizio, inspiegabilmente, l’amministrazione comunale – da circa una settimana – non ha ancora provveduto a sostituire la stessa dipendente, lasciando quindi i bambini, circa una quarantina, senza alcuna assistenza a bordo del mezzo, sia nei viaggi di andata verso la scuola che in quelli di ritorno che li riconducono ai rispettivi domicili.
Un fatto davvero anomalo considerato che il mezzo fa spola anche verso la frazione di Ninfo, a diversi chilometri di distanza dal centro abitato di Serra, e viste le segnalazioni effettuate dal personale comunale, ma soprattutto anche le reiterate proteste che stanno sollevando rispetto alla vicenda i genitori degli alunni, bambini anche di 5 anni, abbandonati a se stessi per tutto il corso del viaggio.
D'altra parte come definito anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n.23464 del 19 novembre 2010) «il Comune che offra un servizio di scuolabus è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico. In caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori durante il trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi». Il caso specifico riguardava l’aggressione subita da un ragazzo ad opera di un compagno, per la contesa rispetto ad un posto da occupare sull’autobus. A seguito dell’aggressione, verificatasi a Perugia, il minore riportava la lesione di quattro vertebre, con esiti invalidanti in ragione del 18% e, contestualmente, il Comune veniva pertanto condannato a pagare circa 130mila euro ai genitori della vittima. In seguito la Corte di legittimità aveva anche respinto il ricorso presentato dal Comune in questione, osservando che tale obbligo discende dal principio secondo il quale grava sulla pubblica amministrazione, che svolge un servizio di trasporto riservato agli alunni, l’adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori.
Emerge, quindi, in maniera eloquente anche a Serra San Bruno la piena incapacità amministrativa anche solo semplicemente rispetto all’opportunità di operare la nomina di un accompagnatore che sopperisca per qualche giorno all’assenza della dipendente titolare del servizio. Il tutto condito da una profonda negligenza, forse incapacità gestionale, che magari, anche questa volta, porterà l’amministrazione comunale a porre in essere i giusti rimedi solo quando già qualche spiacevole incidente a danno dei piccoli passeggeri a bordo dello scuolabus si sarà ormai registrato.
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