Mercoledì, 25 Aprile 2018 12:10

Nuovo distributore di carburante a Serra, il Consiglio di Stato dà ragione a Muzzì

Scritto da Redazione
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È stata pubblicata ieri, martedì 24 aprile, la sentenza con la quale la quarta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Richy Anthony Muzzì, difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri, contro la Schiavello Carburanti Sas.

Muzzì, come si ricorderà, aveva ottenuto il rilascio del permesso di costruire ai fini della realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti in viale della Pace. La società Schiavello Carburanti, che gestisce due impianti nel territorio comunale, chiese al Comune il ritiro del permesso di costruire, in relazione all’ubicazione dell’impianto in zona a rischio idraulico R4, interessando anche l’autorità di bacino regionale. A sua volta, con nota del 3 luglio 2015, il responsabile del settore Urbanistica del Comune di Serra San Bruno aveva comunicato che, a seguito di verifiche, non erano emersi motivi d’illegittimità, nel contempo revocando l’invito a non avviare i lavori. Con ricorso di primo grado, la Schiavello carburanti decise di impugnare sia il diniego di annullamento in autotutela che il permesso di costruire. Dopo aver acquisito i chiarimenti dall’Autorità di bacino, e aver accolto, con ordinanza n. 17 del 16 gennaio 2016, l’istanza cautelare, il Tar Calabria aveva accolto il ricorso, annullando la nota del 3 luglio 2015 in merito al diniego di annullamento in autotutela.

Impugnata la sentenza del Tar Calabria, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Ricky Muzzì visto che, secondo quanto contenuto nel testo della sentenza, tra le altre cose «non è sufficiente il richiamo, contenuto nella sentenza gravata, al criterio della vicinitas in combinazione con quello dell’identità del bacino d’utenza, quando sia mancata, come nel caso di specie, l’allegazione puntuale di un concreto pregiudizio, che non può essere affidata al generico rilievo contenuto nel ricorso introduttivo di una paventata “significativa perdita di quote di mercato”». Il criterio della vicinitas «che abilita l’imprenditore commerciale concorrente all’impugnazione di titoli edilizi e autorizzativi con riferimento alla nozione di unicità o identità del bacino d’utenza postula la rigorosa dimostrazione di “…un reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell'intervento assentito, specificando con riferimento alla situazione concreta e fattuale come, perché, ed in quale misura il provvedimento impugnato incida la posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale” e ciò anche “anche in considerazione dei principi di liberalizzazione che presidiano il settore”».

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