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Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha adottato un’ordinanza attraverso la quale viene istituito l’obbligo di utilizzo della mascherina anche all’aperto per tutti i cittadini, esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni e le persone con disabilità non compatibile con l'uso del dispositivo di protezione.
Il provvedimento - ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre - prevede tra l’altro: l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare correttamente la mascherina o altra idonea protezione a copertura di naso e bocca, oltre che in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico, anche in tutti i luoghi all’aperto, per tutto l’arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le deroghe previste dalle norme vigenti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono comunque esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, i soggetti che interagiscono con loro e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria o sportiva.
Sono confermati il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione; è disposto, inoltre, per tutte le attività economiche, produttive e ricreative e per gli uffici pubblici ed aperti al pubblico, l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea per dipendenti ed utenti, impedendo l’accesso nei casi in cui venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 C° e comunicando la circostanza al dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente per gli adempimenti di consequenziali.
Resta in capo alle autorità Competenti, attraverso i propri organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nell’ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando le sanzioni da 400 a 1000 euro.
Rimangono inoltre efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri e le misure previste nelle precedenti ordinanze del presidente della Regione emanate per l’emergenza Covid-19, nel caso in cui non dovessero essere in contrasto con quella adottata oggi, o da questa modificate.
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