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Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
A partire da oggi, lunedì 15 marzo, la Calabria entra ufficialmente in zona arancione. È quanto stabilisce il decreto-legge del 12 marzo scorso, secondo cui «dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione». Inoltre, «nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure previste per la zona rossa».
Ecco le regole in vigore nelle zone arancioni
SPOSTAMENTI (Regole valide dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021) Da oggi, 15 marzo, al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre regioni/province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione. Resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata dello stesso comune, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione o provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.
Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse.
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE In quest'area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, ecc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
SCUOLE E UNIVERSITÀ In questa zona, l'attività dei servizi educativi per l'infanzia (asili nido), delle scuole dell'infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. I presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19.
ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. Lo svolgimento degli sport di contatto è sospeso. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.
MASCHERINE I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per bambini sotto i 6 anni di età; persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina; operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente). Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso: mentre si effettua l’attività sportiva; mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito; quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore. È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
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