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Direttore responsabile: Bruno Greco
Redazione: Salvatore Albanese, Alessandro De Padova
Reg. n. 4/2012 Tribunale VV
Come annunciato nei giorni scorsi, il governo Conte ha varato nuove restrizioni con lo scopo di contenere la diffusione del Coronavirus. Nello specifico, l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza interviene in modo esplicito su diversi punti, su tutti quello relativo alla possibilità o meno di fare all’attività all’aperto. In base alle nuove direttive, valide da domani 21 marzo e fino al 25 marzo, non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, ma sarà possibile svolgere individualmente attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Vietato anche l’accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Non solo: l’ordinanza, infatti, prevede anche la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio. Possono rimanere aperti solo quelli situati lungo le autostrade, ma potranno vendere solo prodotti da asporto da consumare al di fuori del locale. Sono esclusi dalla nuova stretta anche i bar e ristoranti che si trovano negli ospedali e negli aeroporti, con l’obbligo però di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Sempre a partire da domani, 21 marzo, non sono consentiti spostamenti verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza. In questi casi muoversi è proibito nei giorni festivi e prefestivi, nonchè in quelli che immediatamente precedono o seguono tali giorni.
Nel pomeriggio odierno, intanto, la presidente della Regione Calabria Jole Santelli ha firmato una nuova ordinanza, valevole fino al 3 aprile, la quale prevede che siano consentiti esclusivamente gli spostamenti individuali temporanei con comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute ovvero le esigenze primarie delle persone, svolte nel tempo strettamente indispensabile. Nell’ordinanza è contenuto un riferimento agli spostamenti con gli animali da affezione che sono consentiti solo in prossimità della propria abitazione. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. L’eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute o di lavoro, secondo quanto indicato. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Nel caso l’attività motoria, o la passeggiata, sia connessa a ragioni di salute, dovrà essere effettuata in prossimità della propria abitazione ed evitando ogni possibile compresenza di altre persone. Il provvedimento prevede anche il divieto dell’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco nelle rivendite di tabacchi. Tutti gli esercizi commerciali dovranno osservare la chiusura domenicale, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Ai sindaci, inoltre, è lasciata la facoltà di disporre, tramite una propria ordinanza, riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, fatta eccezione per chi vende prodotti alimentari e per le farmacie. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali.
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