La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha firmato oggi le ordinanze n. 35 e n. 36, nell'ambito di ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
La prima, in particolare, riguarda le disposizioni relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Ferma restando, infatti, l’applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, nel territorio regionale - oltre a quelle in urgenza, che non sono state sospese - sono consentite a partire da lunedì prossimo 27 aprile: le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate che siano in grado di garantire le misure minime indicate dall’ordinanza, nonché presso gli studi medici professionali nei quali, tenendo conto della specifica dimensione organizzativa, tali misure siano applicabili. Rimangono consentite, inoltre, le prestazioni di ricovero urgenti, quelle per riabilitazione ospedaliera ed extraospedaliera acuta, post acuta ed estensiva, di ambito oncologico (incluse le prestazioni di II° livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché le attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile. E ancora: le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni. A tal proposito le autorità competenti e gli organi di controllo verificheranno il rispetto delle misure fissate nel provvedimento. L’ordinanza produrrà effetti dalle 00.01 del 27 aprile e cessa di avere efficacia al sopraggiungere di provvedimenti governativi, ministeriali o regionale che dispongano diversamente.
La seconda ordinanza, invece, è relativa alle disposizioni delle attività commerciali consentite e agli spostamenti delle persone fisiche. Ferma restando l’applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti, dal 24 aprile 2020, nel territorio regionale: è revocata la chiusura domenicale e nei giorni festivi, delle attività commerciali consentite, ferme restando le prescrizioni, gli indirizzi e le misure nazionali e regionali vigenti; le attività di cui all’art. 1 lett. aa) del dpcm del 10 aprile 2020, per le quali è consentita la consegna a domicilio, in proprio o per conto terzi - da effettuarsi con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi - devono comunicare questa circostanza al SUAP del Comune competente, con le modalità già fissate dalle norme di settore. Gli esercizi, inoltre, dovranno adottare le misure previste nell’allegato 1 all’ordinanza odierna. Sarà consentita, poi, la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione - anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall’autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) - nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione; è consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti. Gli spostamenti previsti al punto 1 dell’ordinanza n. 32/2020, giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, sono da intendersi possibili, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio.