Giovedì, 07 Settembre 2017 08:27

Legge sull’obbligo vaccinale, ecco cosa cambia nelle scuole: le indicazioni dell’Asp di Vibo

Scritto da Redazione
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È stata approvata la legge sull’obbligo vaccinale e, d’ora in avanti, cambiano anche le modalità di accesso alle scuole.

Tante sono le novità, così come gli obblighi cui adempiere per non danneggiare la carriera scolastica dei propri figli. Ma come orientarsi al meglio in questo nuovo quadro normativo in tempo per l’apertura delle scuole? A tal proposito, l’Asp di Vibo Valentia ha pubblicato sul proprio sito alcune informazioni utili ai genitori.

La legge numero 119 del 31 luglio scorso e la circolare del 16 agosto prevedono le seguenti vaccinazioni obbligatorie:

- per i nati 2001-2016: 9 vaccini obbligatori (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzale tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-parotite e l’anti-rosolia)

- solo per i nati nel 2017: 10 vaccini obbligatori (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti-varicella)

Per l’iscrizione a scuola – secondo il protocollo d’intesa stipulato l’1 settembre scorso dall’Ufficio scolastico regionale e il dipartimento Tutela della Salute – i genitori non dovranno richiedere alcuna certificazione all’Asp da presentare a scuola, ma saranno tutti gli istituti scolastici a richiedere direttamente all’Asp la documentazione relativa agli alunni iscritti. Successivamente, l’Asp procederà alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiverà, in via prioritaria, per i bambini di fascia di età 0-6 anni, contattando le famiglie di coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione.

In caso invece di mancata regolarizzazione delle vaccinazioni, l’Aso contesterà formalmente l’inadempimento dell’obbligo, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Per il bambino da 0 a 6 anni, non sarà inoltre consentito l’accesso agli asili nido e alle scuole dell’infanzia.

Sono infine esonerati dall’obbligo vaccinale i soggetti che hanno già contratto la malattia infettiva prevenibile con la vaccinazione (documentata dalla certificazione del medico di base o da analisi di laboratorio) ed i soggetti che si trovano in particolari condizioni cliniche (opportunamente documentate dal medico di Medicina generale o dal pediatra di Libera Scelta) a causa delle quali è controindicata la vaccinazione. L’obbligo vaccinale vale anche per l’iscrizione dei minori ai centri di formazione professionale regionale ed alle scuole private non paritarie. I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto alunni vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre di ogni anno i dirigenti scolastici, saranno tenuti a comunicare all’Asl competente, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

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